Lo Statuto

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ART. 1

Denominazione e sede

L’organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91, denominata: <<Amministrazione di Sostegno ONLUS – Regione Veneto >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia
L’organizzazione ha sede legale in Padova via Gradenigo 10 c/o Centro Servizi Volontariato
La variazione di sede legale non comporta variazione statutaria

 

ART. 2

Statuto

L’organizzazione di volontariato <<“Amministrazione di Sostegno” ONLUS – Regione. Veneto >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4

Modificazione dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 5

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 6

Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
valorizzazione e assistenza della persona, riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
promozione dei valori di solidarietà umana e sociale, nei confronti di soggetti “deboli” intesi come tali quelli che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi
promozione e tutela di diritti ed opportunità a favore dei soggetti “deboli” in genere, a garanzia di pari dignità, qualità di vita e benessere della persona;
promozione dei processi di partecipazione e di inclusione sociale dei soggetti fragili e la necessaria assistenza prevista dalla legge 6/2004 istitutiva dell’Amministratore di Sostegno.
Per la realizzazione di dette finalità l’associazione si attiverà mediante le seguenti attività:
promozione di iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura dei diritti dei soggetti deboli “al fine di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”;
informazione, formazione, consulenza rivolte agli amministratori di sostegno come previsto dalla legge 6/2004;
promozione, divulgazione e qualificazione delle attività dell’associazione, anche mediante l’organizzazione di seminari, ricerche, indagini, monitoraggi sulla corretta applicazione della legge;
promozione ed attuazione di attività editoriali e pubblicitarie di divulgazione di iniziative rivolte per la valorizzazione della legge 6/2004;
consulenza e supporto per lo svolgimento dell’attività di amministratore di sostegno;
istituzione di gruppi di studio anche inter-istituzionali per l’organizzazione degli amministratori di sostegno;
formazione di soggetti disposti a svolgere l’attività di amministratore di sostegno.
Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi.

 

ART. 7

Ammissione

Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile, su domanda scritta del richiedente.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

 

ART. 8

Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di eleggere i propri organi e di candidarsi per le cariche sociali.
Gli aderenti hanno diritto ad essere informati sulle attività dell’ organizzazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti all’organizzazione svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli aderenti all’organizzazione sono rimborsati dalle spese effettivamente sostenute inerenti l’attività svolta ai sensi di legge.
Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.

 

ART. 9

Esclusione

L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario. L’esclusione avviene con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea degli associati
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio dei Revisori (facoltativo)
Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
Tutte le cariche sono gratuite.

 

ART. 11

L’assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ART. 12

Convocazione

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

 

ART. 13

Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14

Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa altra maggioranza) e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

 

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito e le relative deliberazioni sono assunte quando sono presenti tutti). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

 

ART. 16

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Oppure: è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese).
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente (all’uopo individuato dall’Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

 

ART. 18

I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 20

Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

 

ART. 21

Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

 

ART. 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 23

Dipendenti e collaboratori

L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 24

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

 

ART. 25

Responsabilità della organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 26

Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 27

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

 

ART. 28

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.